IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 362 del 31 gennaio 1994; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Prestazioni negli esercizi ricettivi 1. Le attivita' organizzate ed i trattamenti idrici, fisici e affini, a scopo non terapeutico, possono essere liberamente eseguiti negli esercizi ricettivi salvo l'obbligo di preventiva licenza di pubblica sicurezza qualora non siano riservati esclusivamente alla clientela alloggiata. 2. Le attivita' ed i trattamenti di cui al comma 1 comprendono: a) i "bagni rustici" non terapeutici effettuati a scopo rilassante secondo la tradizione locale; b) qualsiasi tipo di bagno, doccia o abluzione effettuato con acqua comune, purche' quest'ultima abbia i requisiti previsti dalla normativa vigente; c) il bagno turco; d) gli impacchi caldi e freddi; e) la sauna; f) il massaggio sportivo; g) il solarium; h) le applicazioni di aromi e profumi; i) gli oli eterei; l) la fitobalneoterapia; m) il trattamento con ossigeno ionizzato; n) la chinesiterapia; o) l'eutonia; p) il rolfing; q) il massaggio estetico; r) la manicure e la pedicure; s) le cure estetiche del viso; t) il peeling; u) il massaggio riflessogeno del piede; v) i trattamenti affini a quelli sopraelencati. L'affinita' va dichiarata per iscritto dal responsabile del servizio igiene pubblica dell'unita' sanitaria locale competente per territorio.