IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale n. 362 del 31
gennaio 1994;
 
                              E M A N A
 
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                Prestazioni negli esercizi ricettivi
 
   1. Le attivita' organizzate ed  i  trattamenti  idrici,  fisici  e
affini,  a scopo non terapeutico, possono essere liberamente eseguiti
negli esercizi ricettivi salvo l'obbligo  di  preventiva  licenza  di
pubblica  sicurezza  qualora  non siano riservati esclusivamente alla
clientela alloggiata.
   2. Le attivita' ed i trattamenti di cui al comma 1 comprendono:
     a)  i  "bagni  rustici"  non  terapeutici  effettuati  a   scopo
rilassante secondo la tradizione locale;
     b)  qualsiasi  tipo  di bagno, doccia o abluzione effettuato con
acqua comune, purche' quest'ultima abbia i requisiti  previsti  dalla
normativa vigente;
     c) il bagno turco;
     d) gli impacchi caldi e freddi;
     e) la sauna;
     f) il massaggio sportivo;
     g) il solarium;
     h) le applicazioni di aromi e profumi;
     i) gli oli eterei;
     l) la fitobalneoterapia;
     m) il trattamento con ossigeno ionizzato;
     n) la chinesiterapia;
     o) l'eutonia;
     p) il rolfing;
     q) il massaggio estetico;
     r) la manicure e la pedicure;
     s) le cure estetiche del viso;
     t) il peeling;
     u) il massaggio riflessogeno del piede;
     v)  i  trattamenti affini a quelli sopraelencati. L'affinita' va
dichiarata per iscritto dal responsabile del servizio igiene pubblica
dell'unita' sanitaria locale competente per territorio.